L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) ha stabilito obblighi di reporting per gli investitori che negoziano prodotti derivati, sia regolamentati (Futures e Opzioni) che OTC (CFD in tutte le forme, incluso il mercato Forex). La normativa che regola questo nuovo obbligo di reportistica è chiamato EMIR. Ulteriori informazioni sul regolamento EMIR sono disponibili qui: http://www.consob.it/web/area-pubblica/emir

1. - Come mi riguarda questa normativa?

Se hai un conto aperto in iBroker come persona giuridica sei tenuto a riportare tutte le tue operazioni al Registro delle Operazioni.

2.- In cosa consiste il mio obbligo di riportare le operazioni?

Il regolamento EMIR richiede alle parti di un'operazione di un derivato finanziario di riportare informazioni su ciascuna di queste transazioni a entità create a tale scopo e denominate "Registri delle operazioni" (in inglese "Trade Repositories"). A tal fine è necessario che diventi membro di una di queste entità.

Poiché l’operatività in Futures, Opzioni e CFD è sempre considerata come effettuata in "derivati finanziari", sia iBroker Global Markets SV SA che i suoi clienti persone giuridiche (entrambi come parti della transazione) hanno l’obbligo di rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni stabilite dall’EMIR al Registro delle operazioni di cui ciascuna delle parti è membro.

3.- Posso delegare il reporting delle operazioni effettuate con il mio conto iBroker?

Il reporting delle operazioni è di esclusiva responsabilità di ciascun cliente persona giuridica. Tuttavia, è possibile delegare a terzi l'obbligo di fornire tali informazioni.

iBroker Global Markets SV SA offre la possibilità di riportare per tuo conto tutte le operazioni oggetto di segnalazione, prendendo carico dell’elaborazione del reporting e la sua comunicazione al registro centrale delle operazioni.

4.- Cosa è necessario per delegare iBroker per il reporting delle operazioni?

Ciascun cliente è responsabile dell'ottenimento del codice LEI, in quanto è un obbligo personale e, in ogni caso, deve essere richiesto da un rappresentante della persona giuridica. È anche responsabilità del cliente assumersi le spese che potrebbero insorgere per ottenerlo. InfoCamere mette a disposizione un portale per la richiesta elettronica del codice LEI accessibile qui: https://lei-italy.infocamere.it/leii/informativa.action

iBroker NON RIPORTERÀ le operazioni di un suo cliente persona giuridica che non abbia fornito il Codice Identificativo Soggetto Giuridico (LEI) prima dell’inizio della sua operatività in ibroker.it

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